Art. 3.
(Osservatori regionali).

      1. Ogni regione istituisce un osservatorio regionale per le politiche sull'handicap, di cui costituisce una articolazione interna, secondo lo schema organizzatorio da essa stabilito, l'osservatorio per l'integrazione scolastica di cui ai commi 2, 3 e 4.
      2. I responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, operanti nella stessa regione, coordinati dal responsabile del gruppo ove ha sede il capoluogo di regione, che deve a tal fine essere esonerato totalmente o parzialmente da altri incarichi di servizio, costituiscono un osservatorio regionale permanente per il monitoraggio della qualità dell'integrazione scolastica con particolare attenzione alle specificità derivanti dalle diverse tipologie di minorazioni.
      3. L'osservatorio di cui al comma 2 del presente articolo si avvale della consulenza degli esperti operanti nei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e collabora con gli uffici scolastici regionali, con gli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi e con l'osservatorio nazionale di cui all'articolo 2. L'osservatorio

 

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regionale si avvale altresì della collaborazione delle associazioni di disabili e dei loro familiari presenti nella regione, che possono operare anche suddivisi in tre sezioni, rispettivamente per i minorati della vista, dell'udito e psicofisici.
      4. L'osservatorio di cui al comma 2, sulla base delle consulenze e collaborazioni raccolte, formula osservazioni e proposte a tutti i soggetti competenti in materia di integrazione scolastica.